La Riforma dello Sport, attuata con il D.lgs. n 36/2021 e smi, è entrata in vigore definitivamente il 01 luglio 2023, pur rimanendo in attesa di correttivi legislativi richiesti da più categorie e alimentati da criticità ancora da risolvere.

La riforma ha rivoluzionato i criteri di tassazione dei compensi percepiti dai lavoratori sportivi dilettanti.
Il comma bis 1 dell’art. 51 del d.lgs. 36/2021 stabilisce che “Per i lavoratori sportivi dell’area del dilettantismo che nel periodo d’imposta 2023 percepiscono compensi di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché compensi assoggettati ad imposta ai sensi dell’articolo 36, comma 6, del presente decreto, l’ammontare escluso dalla base imponibile ai fini fiscali per il medesimo periodo d’imposta non può superare l’importo complessivo di euro 15.000”. I compensi percepiti in ambito sportivo dilettantistico, pertanto, concorrono a formare il reddito del percipiente solo per la parte eccedente tale soglia. La riforma introduce dunque una immediata complessità: il periodo d’imposta 2023, infatti, avrà un doppio regime per semestri e due diversi sistemi di tassazione, uno fino al 30 giugno 2023 e un altro per i compensi percepiti dal 1° luglio.

I lavoratori sportivi del mondo dilettante potranno essere inquadrati come:
- volontario puro: soggetto che gratuitamente la propria opera in favore del sodalizio sportivo senza remunerazione ma eventualmente potrà percepire esclusivamente il rimborso delle spese sostenute. Il volontario dovrà essere assicurato per la responsabilità civile verso i terzi.
- il lavoratore sportivo soggetto che esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo. La figura del lavoratore sportivo è definita come colui che svolge mansioni necessarie e strumentali per lo svolgimento dell’attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo gestionale.
“Lavoratore sportivo” pertanto si può intendere: l’atleta, l’allenatore, direttore sportivo, istruttore, direttore tecnico e preparatore atletico ed è esteso ai soggetti tesserati quali ad esempio custodi, addetti alle pulizie, receptionist, giardinieri ecc, che svolgono “mansioni rientranti tra quelle necessarie per lo svolgimento dell’attività sportiva codificate attraverso delibere federali degli enti affiliati”.
Tutte le figure escluse dall’elencazione della norma (d.lgs n. 36/2021) e dalle delibere federali dovranno essere inquadrate secondo le ordinarie regole del lavoro.
In generale, il lavoro sportivo potrà assumere natura subordinata, autonoma o di co.co.co.
Nel mondo dilettantistico, si prediligerà il “contratto di lavoro autonomo nella forma di co.co.co”, nel caso in cui la durata delle prestazioni non supera le 18 ore settimanali e le prestazioni sono svolte in osservanza dei regolamenti delle FSN/DSA/EPS.
Per quanto concerne il regime tributario e previdenziale dei compensi derivanti da prestazioni di lavoro sportivo sarà diverso a seconda dell’entità del compenso percepito, suddiviso in tre fasce economiche:
- Compensi inferiori a 5.000 euro sono esenti da imposte e contributi.
- Compensi tra 5.000 e 15.000 euro sono esenti da imposte ma soggetti a contributi INPS sul valore pari al 50% del compenso erogato al netto dei 5.000 euro di fascia di esenzione.
- Compensi superiori a 15.000 euro sono soggetti a imposte per l’eccedenza i 15000 euro e contributi sull’eccedenza i 5000 euro.

La gestione previdenziale di riferimento per i lavoratori del mondo dello sport dilettantistico, che abbiano o un contratto co.co.co o di lavoro autonomo, è quella separata Inps di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
La norma dispone, inoltre che per i primi 5 anni dall’entrata in vigore del decreto legislativo 36/2021 e del relativo correttivo, quindi fino al 31/12/2027, l’imponibile previdenziale sul quale applicare l’aliquota del 25% è ridotto della metà.

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