Il decreto 36/21 per la riforma dello sport ha subito varie modifiche, sia per quanto riguarda il lavoro sportivo degli umani, ma anche sulla parte del lavoro degli animali sportivi, in particolare i cavalli.  

Doveva entrare in vigore dal 1 luglio 2023, ma sono in corso di modifica su iniziativa del Governo. Le modifiche intervengono sul Titolo IV che regola le attività sportive con impiego di animali e gli sport equestri, spostando in avanti nel tempo la decorrenza di alcune disposizioni, fra cui le visite di idoneità del cavallo atleta e la regolamentazione delle manifestazioni equestri pubbliche, per le quali uscirà un decreto apposito.

Dieci modifiche- al testo originario.

  • una correzione tecnica sostituisce il riferimento alle "discipline sportive che prevedono l'impiego di animali" con il riferimento alle attività sportive corrispondenti.
  • si sopprime la condizione che la persona fisica alla quale è intestato il documento di identificazione dell’animale sia maggiorenne; resta fermo che il documento può essere intestato anche ad una persona giuridica e che il soggetto intestatario ha i doveri di custodia, di mantenimento e di cura.
  • per il trasporto degli animali impiegati in attività sportive, effettuato dal proprietario degli stessi, si esclude l’applicazione degli obblighi previsti per gli autotrasportatori di "cose per conto di terzi", la "disciplina degli autotrasporti di cose" e l’istituzione "di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada".
  • l’obbligo di stipulazione di una polizza assicurativa per i danni provocati dall'animale si intende in ogni caso adempiuto qualora il tesseramento dell’animale garantisca tale copertura assicurativa;  l’obbligo di stipula è posto a carico del proprietario dell’animale (a prescindere da quale sia il soggetto che, in un determinato momento, abbia in custodia l’animale).
  • si specifica che per l'esclusione dalla partecipazione alle manifestazioni, alle competizioni e agli eventi sportivi dei detentori che abbiano riportato condanne in via definitiva per i reati previsti e puniti dalle disposizioni di cui al libro II, titolo IX-bis, del Codice penale, e dall'articolo 727 del Codice penale (maltrattamento e abbandono) e per le violazioni previste dall'ordinamento sportivo la verifica è affidata all’organizzatore dell’evento.
  • si interviene sulla norma che demanda alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva l’adozione di un regolamento in materia di sanzioni disciplinari per le violazioni delle norme sulle attività sportive con l'impiego di animali, estendendo l’oggetto del medesimo regolamento alla definizione dei criteri di riferimento per l’attuazione di queste norme.
  • si specifica che l’iscrizione del "cavallo atleta" può avvenire anche presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
  • la norma sulla visita veterinaria annua di idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva del cavallo, viene integrata con l’introduzione del riferimento alle strutture organizzative paralimpiche e con l’inserimento di un rinvio ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport per la definizione dei contenuti della visita in oggetto.
  • si modifica la norma sulle manifestazioni con impiego di equidi che si svolgono al di fuori degli impianti o degli specifici percorsi autorizzati. Si inserisce il riferimento alle strutture organizzative paralimpiche, si introduce il termine di nove mesi dalla decorrenza dell’applicazione delle norme in oggetto (quindi, nove mesi dal 1° luglio 2023) per l’adozione del decreto attuativo per la definizione dei requisiti di sicurezza, salute e benessere degli atleti, dei "cavalli atleti" e del pubblico:  si sopprime la previsione che tale decreto definisca specifiche sanzioni per la violazione delle misure dal medesimo stabilite.
  • infine si integrano le disposizioni sulle manifestazioni con equidi, con un riferimento anche ad animali diversi dagli equidi; l'ufficio parlamentare della Camera ha chiesto di chiarire questa integrazione.

Iniziativa della Fnovi

La Federazione Nazionale degli Ordini Veterinari ha inviato alcune osservazioni al Ministro dei Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, lamentando in particolare le modifiche alla visita medico veterinaria preventiva per ammettere un animale ad una manifestazione o competizione sportiva. Chiedendo di utilizzare il termine “medico veterinario”, la Fnovi osserva che la modifica suggerita dal Governo "pare suggerire che un medico veterinario possa esercitare – nel caso specifico, sottoporre a visita un cavallo e certificarne gli esiti - in assenza di iscrizione all’Ordine; circostanza che, come noto, configura l’esercizio abusivo di professione".  La richiesta è dunque quella di specificare che l’accertamento deve essere eseguito da un medico veterinario iscritto all’Ordine.

Scadenza Iter modifiche

Iter- Il termine parlamentare per l’adozione delle modifiche proposte dal Governo scade il 1° settembre 2023.


Lo schema di decreto di modifica al Dlgs 36/2021
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40
Dossier (Servizio Studi del Senato)
Dossier (Servizio Studi della Camera)

Le altre modifiche introdotto riassunte nello schema qui sotto:

 
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