L'Animal Welfare Act del 2004, aggiornato nel 2017, è la principale legislazione sulla protezione degli animali in Austria. Questa legge definisce gli animali come "creature simili" agli esseri umani ed è ampiamente applicabile a tutti i vertebrati, cefalopodi e crostacei decapodi. La legge di protezione animale austriaca proibisce di infliggere dolore, sofferenza o lesioni ingiustificate a un animale o di esporlo ad "ansia estrema", il che dimostra che il benessere mentale degli animali è preso in considerazione. Nel 2013 la Costituzione austriaca è stata modificata per includere la protezione degli animali come uno dei suoi obiettivi. Per quanto riguarda gli animali da allevamento, in alcuni casi la legislazione austriaca va oltre i requisiti dell'UE, in particolare imponendo una graduale eliminazione dell'uso delle gabbie da parto entro il 2033; limitare la densità di allevamento dei polli da carne a 30 kg / m2; e vietando la legatura di bovini da latte e vitelli. L'Austria dovrebbe anche essere lodata per aver vietato l'allevamento di pellicce e la produzione di foie gras. È vietato l'uso di animali selvatici nei circhi.

Nel 2017 è stata vietata la pubblicità online di animali domestici in vendita. Il 16 maggio 2017, il ministro della caccia e degli affari rurali nella provincia austriaca della Bassa Austria ha annunciato il divieto di caccia di animali selvatici allevati in cattività nei recinti.

Il Ministero federale della salute è responsabile del benessere degli animali in Austria e collabora con il Ministero federale dell'agricoltura, della silvicoltura, dell'ambiente e della gestione delle acque per lavorare sulle questioni relative al benessere degli animali riguardanti gli animali da allevamento. Ciascuno dei nove stati austriaci nomina un difensore civico per la protezione degli animali per agire come rappresentante indipendente e non governativo degli interessi del benessere degli animali. Inoltre, ci sono tre organismi per il benessere degli animali a livello federale: la Commissione per la protezione degli animali fornisce consulenza diretta al Ministero della Salute in materia di benessere degli animali, in particolare per quanto riguarda il suo piano di lavoro sul benessere degli animali; il Consiglio per la protezione degli animali redige documenti di posizione utilizzando le più recenti prove scientifiche disponibili; e il comitato consultivo per l'applicazione della protezione degli animali controlla la conformità con la legislazione sul benessere degli animali.

Allegato 1 ordinanza, REQUISITI MINIMI PER L'ALLEVAMENTO DI CAVALLI E ALTRI EQUIDI

1.DEFINIZIONI - Equino: Asini, muli, bardotti e cavalli - Altezza (STM) Taglia di un animale misurata dal suolo al punto più alto del garrese.

2. REQUISITI GENERALI

2.1. EDIFICI E SCUDERIE

I pavimenti devono essere antiscivolo e progettati e mantenuti in modo tale che gli animali non subiscano lesioni o dolore. Le aree di riposo degli animali devono essere disseminate, asciutte e progettate in modo tale che tutti gli animali possano sdraiarsi contemporaneamente e senza ostacoli. Le pareti divisorie a scatola devono consentire il contatto visivo diretto con altri membri della loro stessa specie. Con gli stalloni, le pareti divisorie della stalla possono essere chiuse se c'è un altro contatto visivo con altri cavalli. L'altezza delle partizioni deve essere di almeno 1,3 x STM per gli stalloni e di almeno 0,8 x STM per gli altri animali.

2.2. LIBERTÀ DI MOVIMENTO

2.2.1. DETENZIONE ALLA POSTA

La legatura temporanea è consentita in particolare per abituare gli animali, ai fini delle misure di cura, durante la procedura per ingravidare le fattrici e per la durata di manifestazioni sportive, mostre di animali e altre manifestazioni.

2.2.2. CUSTODIA INDIVIDUALE

Per conservare gli equini in box singoli, le dimensioni minime sono:

Altezza al garrese, area box, lato corto minimo del box

  • fino a 120 cm, 6,00 m² / animale, 180.00 cm / animale
  • fino a 135 cm,  7,50 m² / animale, 200.00 cm / animale
  • fino a 150 cm, 8,50 m² / animale, 220.00 cm / animale
  • fino a 165 cm, 10.00 m² / animale, 250.00 cm / animale
  • fino a 175 cm, 11,00 m² / animale, 260.00 cm / animale
  • fino a 185 cm, 12,00 m² / animale, 270.00 cm / animale
  • oltre 185 cm, 14,00 m² / animale, 290.00 cm / animale

1 Questa zona si applica anche alle fattrici con puledri fino allo svezzamento o per due puledri fino a un anno di età.

2.2.3. ALLOGGI DI GRUPPO

Se tenuti in gruppi, le dimensioni minime sono misurate per taglia degli animali,  Area box per il primo equino, Area box per ogni animale aggiuntivo

fino a 120 cm, 6,00 m² / animale, 4,00 m² / animale

fino a 135 cm, 7,50 m² / animale, 5,00 m² / animale

fino a 150 cm, 8,50 m² / animale, 6,00 m² / animale

fino a 165 cm, 10.00 m² / animale, 7,00 m² / animale

fino a 175 cm, 11,00 m² / animale, 7,50 m² / animale

fino a 185 cm, 12,00 m² / animale, 8,00 m² / animale

oltre 185 cm, 14,00 m² / animale, 9,00 m² / animale

Se tenuti in gruppi, devono essere disponibili sufficienti slot di separazione.

2.2.4. ESERCIZIO FISICO

Più volte alla settimana deve essere garantito un esercizio sufficiente come esercizio libero, preparazione atletica o un'opzione di esercizio analoga.

Se c'è libertà di movimento, deve esserci almeno il doppio dell'area richiesta per i singoli box.

La recinzione intorno ai paddock e alle corse dei cavalli deve essere progettata in modo tale da evitare angoli acuti. È vietato l'uso di recinzioni di filo spinato o di filo annodato a maglie larghe nei recinti e nelle corse dei cavalli.

2.3. CLIMA STABILE

Sistemi di ventilazione naturale o meccanica devono essere disponibili in stalle chiuse. Questi devono essere azionati o regolati continuamente e mantenuti in modo tale da garantire la loro funzione. In stalle chiuse deve essere assicurato un ricambio d'aria costante e sufficiente senza provocare correnti d'aria nocive nella zona animale.

2.4. LUCE

Se gli animali non hanno accesso permanente all'aria aperta, le stalle devono avere aree aperte o trasparenti attraverso le quali la luce del giorno possa penetrare per almeno il 3% della superficie della stalla. Deve essere garantita un'intensità luminosa di almeno 40 lux per almeno otto ore al giorno nell'area animali della stalla.

2.5. RUMORE

Il livello di rumore dovrebbe essere mantenuto il più basso possibile. Evitare rumori continui o improvvisi.

La costruzione, l'installazione, la manutenzione e il funzionamento dei ventilatori, delle macchine di alimentazione o di altre macchine devono essere progettati in modo tale da causare il minor rumore possibile.

2.6. NUTRIZIONE

I dispositivi di alimentazione e abbeveraggio devono essere progettati e disposti in modo che gli animali possano mangiare e bere senza ostacoli.

Agli animali deve essere fornito il mangime concentrato corrispondente alla prestazione e il foraggio grezzo almeno tre volte al giorno se non è possibile l'assunzione continuata libera. Quando si alimenta in alloggi di gruppo, è necessario assicurarsi che ogni singolo animale possa consumare cibo sufficiente e che non vi siano spostamenti.

Se gli animali sono alimentati in gruppo o alimentati con una fornitura temporanea di mangime, gli alimentatori devono essere dislocati in più luoghi di alimentazione.

Se gli animali sono tenuti in gruppo e alimentati ad libitum con alimento per tutto il giorno, non deve essere superato un rapporto animale / luogo di alimentazione di 1,5: 1

Le dimensioni minime per i posti di alimentazione nei sistemi di stabulazione di gruppo sono stabilite per la taglia degli animali e Larghezza del luogo di alimentazione

fino a 120 cm, 60.00 cm

fino a 135 cm, 65.00 cm

fino a 150 cm,70.00 cm

fino a 165 cm, 75.00 cm

fino a 175 cm, 75.00 cm

fino a 185 cm, 80.00 cm

oltre 185 cm, 85.00 cm

2.7. CURA E GESTIONE

Quando si utilizzano equini come animali da tiro o da soma o per altri lavori a sella, a mano o nell'imbracatura, è necessario assicurarsi che gli animali abbiano sufficienti pause e non siano sopraffatti. In ogni caso deve essere concessa una pausa continuativa di almeno otto ore entro un periodo di 24 ore. Con l'alimentazione razionata, è necessario osservare una pausa di almeno un'ora dopo l'alimentazione prima di iniziare il lavoro.

Se i cavalli vengono regolarmente utilizzati per più di sei ore al giorno per il trasporto di persone o per il trasporto a sella o con l'impiego di carrozze, devono essere concessi giorni di riposo con esercizio libero per almeno due giorni non consecutivi a settimana. Inoltre, è necessario assicurarsi che il peso totale del carico di merci, persone e finimenti a pieno carico non superi il triplo della somma dei pesi corporei del cavallo o cavalli imbrigliati su un tratto piano e su una superficie liscia.

Il carico di lavoro dovrebbe essere in proporzione ragionevole alle prestazioni dell'animale. Gli animali malati o diversamente indeboliti non possono essere utilizzati per il lavoro.

Sono vietate tutte le influenze umane medicinali e non amiche del cavallo che vengono applicate al cavallo sportivo con l'obiettivo di influenzare la disposizione naturale del cavallo, la capacità di prestazione e la volontà di esibirsi.

È necessario garantire che i dispositivi di legatura e gli elementi dell'attrezzatura, come imbracature, briglie, redini, morsi o selle, non possano ferire gli animali e consentano loro di mangiare e concimare senza ostacoli. Questi dispositivi e finimenti devono essere controllati regolarmente per la loro vestibilità e adattati alle dimensioni del corpo degli animali.

Deve essere assicurata una cura regolare e professionale degli zoccoli.

È vietato tagliare i baffi (vibrisse) intorno agli occhi, alle narici e alla bocca degli equini.

2.8. PADDOCKS E RECINTI ESTERNI

Per ogni animale deve essere disponibile un'area coperta, asciutta e disseminata di lettiera con frangivento, in modo tale che tutti gli animali possano sdraiarsi indisturbati contemporaneamente. Se il fabbisogno di alimento non può essere sufficientemente coperto dal pascolo, è necessario offrire alimento aggiuntivo. Anche a basse temperature, è necessario garantire che la quantità e il contenuto energetico dell'alimento sia sufficiente a coprire il fabbisogno energetico degli animali. Il fondo nell'area di alimentazione e abbeveraggio deve essere pavimentato. Gli animali malati e feriti devono essere sistemati separatamente e protetti.

2.9. PASCOLO

In caso di pascolo quotidiano su aree demaniali aperte, alpeggi e simili, non si applicano le disposizioni relative ai requisiti per le stalle.

2.10. EVENTI DI VENDITA, SPETTACOLI CON ANIMALI ED EVENTI SPORTIVI

Per la permanenza a breve termine in occasione di aste, mostre di animali o manifestazioni sportive, non si applicano le disposizioni relative ai requisiti per le scuderie.

2.11. INTERVENTI MEDICI

Gli interventi consentiti possono essere eseguiti solo da un veterinario o altra persona competente.

Tra gli interventi consentiti ci sono:  1. Castrazione, quando l'operazione viene eseguita da un veterinario dopo un'efficace anestesia e un efficace trattamento del dolore postoperatorio. 2. La marcatura a fuoco.

3. DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Quando l'Animal Welfare Act del 2004 entrerà in vigore, le strutture esistenti per cavalli alla posta (legati alla corda) potranno continuare a essere utilizzate solo fino al 31 dicembre 2009 in conformità con le seguenti disposizioni:

1. In ogni caso è vietata la legatura agli animali fino a 30 mesi di età, delle fattrici a parto e delle fattrici con puledri a seguito.

2. Gli animali tenuti in posta devono ricevere ogni giorno esercizio libero. Le attività sportive, l'allenamento o altre limitate opportunità di movimento non sono considerate esercizio libero.

3. Le stalle e i dispositivi di legatura devono offrire all'animale sufficiente libertà di movimento nelle direzioni longitudinale e trasversale, nonché in verticale, in modo che non sia ostacolato è possibile stare in piedi, sdraiarsi, alzarsi, mangiare e fare un passo indietro.