Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda) ha pubblicato in data 23 agosto 2023 la sentenza sul tema di accesso agli atti su ricorso dell'Avv. Stefano Mattii, per il diniego di accesso relativamente ai lavori di straordinaria manutenzione all'ippodromo di Montegiorgio che ha portato alla chiusura temporanea dell'impianto nell'inverno 2023.
Sentenza Tar Marche REG.PROV.COLL. N. 00162/2023 REG.RIC
In pratica l'ippodromo aveva negato l'ostensione di documenti detenuti dal Comune di Montegiorgio - Ufficio urbanistica, relativi ai lavori di manutenzione che avevano portato alla decisione di chiudere la struttura per taluni mesi.
L'Avv. Mattii aveva chiesto al Comune la copia delle autorizzazioni edilizie ad effettuare tali lavori eventualmente rilasciate, ai sensi della legge n. 241/1990. A sostegno dell’istanza, il ricorrente aveva prospettato il proprio interesse all’accesso, consistente nell’esigenza di valutare la legittimità della chiusura dell’Ippodromo in relazione alla tipologia e all’entità dei lavori da eseguire, tenuto conto del danno che tale chiusura avrebbe comportato agli operatori ippici e anche alla stessa società di corse, di cui il medesimo era in passato socio. Il Comune negava però l'accesso, perché informato l'ippodromo della richiesta, questo si era opposto per una serie di motivazioni.
Da tale opposizione è nato il ricorso al TAR, dove il Comune non si è costituito per resistere, la società di corse sì.
Qui sotto in sintesi alcune osservazioni della sentenza che hanno portato alla decisione finale espressa dalla stessa.
Secondo il TAR il diritto di accesso ai documenti amministrativi costituisce un principio generale dell’ordinamento giuridico, il quale si colloca in un sistema ispirato al contemperamento delle esigenze di celerità ed efficienza dell’azione amministrativa con i principi di partecipazione e di concreta conoscibilità della funzione pubblica da parte dell’amministrato, basato sul riconoscimento del principio di pubblicità dei documenti amministrativi.
Stante la necessità di contemperamento tra esigenze contrapposte (ampia trasparenza ed esclusione di istanze pretestuose), il diritto all’accesso documentale – pur essendo finalizzato ad assicurare la trasparenza dell’azione amministrativa e a favorirne lo svolgimento imparziale – non si configura come un’azione popolare, esercitabile da chiunque, indipendentemente da una posizione giuridicamente differenziata, ma è consentito soltanto a coloro ai quali gli atti si riferiscono direttamente o indirettamente, e comunque solo laddove essi se ne possano avvalere per tutelare una posizione giuridicamente rilevante.
In applicazione dei suesposti principi, la legittimazione all’accesso agli atti della P.A. va riconosciuta a chi è in grado di dimostrare che gli atti oggetto dell’accesso hanno prodotto o possano produrre effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, a prescindere dalla lesione di una posizione giuridica.
Quanto ai rapporti tra diritto di accesso e riservatezza dei terzi, l’art. 24, comma 6, lettera d), della legge n. 241 del 1990 dispone che ci siano particolari casi in cui l'accesso può essere negato (quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale), ma per il TAR non era questo il caso che rientrava in quei limiti.
Secondo il TAR i controinteressati non sono gli arbitri assoluti delle richieste che li riguardano, si rimette sempre all'Amministrazione destinataria della richiesta di accesso il potere di valutare la fondatezza della richiesta stessa, anche in contrasto con l'opposizione eventualmente manifestata dai controinteressati.
Con riferimento al caso in esame, il TAR osserva che i documenti richiesti (titoli edilizi eventualmente rilasciati dal Comune per i lavori da eseguirsi presso l’Ippodromo, che ne hanno reso necessaria la chiusura), non sono atti sottraibili all'accesso correttamente motivato.
Osserva infine il Collegio che l’accoglimento della domanda di accesso non può essere condizionata da valutazioni circa la presunta (ma contestata) perdita di qualità di socio dell'impianto di corse, o il sospetto di strumentalità.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il TAR ha dato diritto al contendente di accedere agli atti nella forma della visione ed estrazione di copia alle autorizzazioni edilizie per effettuare i lavori nell’Ippodromo San Paolo, con conseguente ordine al predetto Comune di rilasciare la relativa documentazione nel termine di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
Leggi anche:
Ricorso al TAR Marche contro il finanziamento dell'ippodromo di Montegiorgio di Bonomassa e Concetti