Tribunale di Varese - Sentenza n 610 del 2013 del 27 novembre 2013. Il Tribunale di Varese ha confermato un importante principio in relazione all’applicazione del delitto di cui all’art 544 bis c.p. ‘uccisione non necessitata’ in caso di macellazione clandestina di cavalli, condannando l’imputato ad un anno e sei mesi di reclusione, oltre a 640 euro di multa per avere macellato equini NON DPA.

In particolare, l’imputato era tratto a giudizio per svariate imputazioni, tutte relative all’indebita gestione di 9 equini che aveva inviato al macello, tra cui quella di falsificare i documenti identificativi dei cavalli di cui era proprietario (Art. 476 codice penale: Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici e 492 codice penale: Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti), in particolare strappandone la pagina in cui era chiarita la natura di cavalli non DPA (quindi non macellabili), cercando così (ed in circa 7 casi riuscendoci) a destinarli alla macellazione clandestina.

In alcuni casi tale illecita uccisione si concretizzava solo nella forma del tentativo di macellazione abusiva, in quanto i cavalli poi sono stati salvati dal loro destino di morte ingiusta grazie alla denuncia che ha fermato l'illecito. Era quindi contestato anche il reato di truffa nella forma del tentativo, giacchè l’imputato con ‘artifizi e raggiri alterando la documentazione dell’animale induceva in errore il macello cercando così di ricevere un ingiusto profitto di vendere la carne derivante dalla macellazione’, nonché il tentativo applicato alla frode in commercio (art 515 c.p.) in quanto l’imputato, nel suo ruolo di titolare di un azienda di allevamento di equidi per la carne tentava di consegnare al supermercato, destinatario della carne del macello citato, una cosa mobile diversa per ‘origine e provenienza’ operando così una frode all’acquirente del supermercato, consegnandogli della carne ottenuta in violazione dei principi sanitari. In circa 7 casi le uccisioni illegittime erano state consumate, ed erano così stati uccisi e macellati cavalli non macellabili perché da corsa con l’integrazione quindi, secondo la Procura di Varese, dell’art 544 bis ‘uccisione di animali’, art 640 c.p. "truffa’ ai danni del macello" ed art 515 c.p. ‘frode in commercio’ ai danni del supermercato acquirente della carne prodotta in spregio ai divieti sanitari.

Il Tribunale di Varese riteneva corretta la condanna per ampia attività criminosa con il vincolo della continuazione, volta all’alterazione di atti pubblici quali i libretti sanitari identificativi dei cavalli, al fine di consentire l’uccisione di animali altrimenti non macellabili senza alcuna necessità se non quella di percepire un ingiusto vantaggio patrimoniale, con grave pregiudizio dei cavalli indebitamente uccisi e degli acquirenti di tali carni.

La sentenza è importante, tra le poche del suo genere, forse l'unica, perché esprime il concetto che macellare equini NON DPA è incontestabilmente un reato anche di animalicidio.