Civile Ord. Sez. 6 Num. 28647 Anno 2022
Oggetto: RESPONSABILITA' da CIRCOLAZIONE STRALE – Sinistro – Uccisione di animale (cavallo) – Termine di prescrizione.
FATTI DI CAUSA
Il Giudice di pace di Trebisacce, in Calabria, aveva accolto la domanda risarcitoria proposta da una donna nei confronti di altra donna e sua assicurazione per l’uccisione del suo cavallo investito dalla autovettura guidata da un familiare, condannando la proprietaria dell’auto e la compagnia di assicurazione al pagamento di Euro 8.000,00, nonché alle spese di lite.
Il Tribunale di appello ha riformato integralmente la decisione del giudice di pace e ha dichiarato il diritto di credito prescritto, non avendo ravvisato né il reato di cui all’art. 638 c.p. (chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora animali che appartengono ad altri è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire seicentomila), né quello di cui all’art 544 c.p. (maltrattamento e uccisione di animali), bensì avendo accertato che il conducente dell’auto aveva investito il cavallo nella necessità di prevenire l’impatto con una autovettura proveniente dall’opposto senso di marcia.
La sentenza di appello è stata impugnata per cassazione dalla proprietaria del cavallo, che però ha dichiarato inammisibile il ricorso, specificando ulteriormente che «essendo la condotta lesiva stata posta in essere “per necessità” essa non integra alcun illecito penale; che, di conseguenza, l’evento lesivo soggiace al termine prescrizionale biennale previsto dall’art. 2947 secondo comma c.c. in tema di circolazione di veicoli.
Quindi, dato che la vicenda era del 2015 ed era trascorso un lasso temporale superiore al biennio, la Corte conclude che il credito risarcitorio dal punto di vista civile era prescritto.