Ammessa ai benefici fiscali l’associazione sportiva non iscritta al registro tenuto dal CONI. Le funzioni del CONI possono essere delegate alle Federazioni
La Sentenza 7 dicembre 2021, n. 38742 della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Sorrentino, Rel. Pandolfi) tratta il caso di una associazione sportiva che, a dire dell’Agenzia delle Entrate, non essendo stata iscritta nei registri del CONI, come previsto dall’art. 7 del d.l. n.136 del 28 maggio 2004, non avrebbe potuto usufruire di agevolazioni fiscali e semplificazioni contabili.
L’associazione sportiva risultava già vittoriosa in entrambi i gradi di merito.
Per i Giudici di Legittimità la legge n.398/91 indicava come condizioni per il godimento del regime tributario agevolato la compresenza di due condizioni: a) lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica; b) l’affiliazione ad una federazione sportiva nazionale aderente CONI.
Entrambe le condizioni nel caso specifico erano rispettate, ma la ASD non era iscritta al registro unico delle associazioni sportive gestito dal CONI.
Ciò nondimeno, l’Ufficio dell'agenzia delle entrate ha ritenuto che la mancata iscrizione dell’Associazione nell’apposito registro, non fosse sufficiente a godere dei benefici fiscali a decorrere dell’entrata in vigore del d.l. n.136/2004.
La tesi dell’ Ufficio non è però ritenuta condivisibile secondo la Corte di Cassazione adita.
L’art. 7, infatti„ ribadiva solo che il CONI fosse l’unico ente certificatore dei requisiti sportivi dei singoli sodalizi. La disposizione si inseriva nel quadro di altre norme, pure vigenti, da coordinare, senza, peraltro, che il legislatore vi provvedesse. Tra queste norme si inserisce anche il d.P.R. n.157 del 1986, art. 29t comma 11, prevedente testualmente che < le Federazioni sportive possono riconoscere, per delega del Consiglio nazionale del CONI, le società sportive ad esse affiliate>.
Viene cioè affermato che le funzioni del Coni siano delegabili ed essere esercite anche attraverso le Federazioni affiliate all’ente. In mancanza di un chiaro diverso disposto, “è da ritenere che l’art. 7 intendesse solo (ri)affermare che il CONI avrebbe avuto una funzione esclusiva unificante, mediante la tenuta presso di sé del “Registro”, al quale le singole federazioni nazionali aderenti al Coni, avrebbero dovuto far confluire i dati sulle singole associazioni/società sportive dilettantistiche affiliate. In modo da creare presso l’ente una sorta di anagrafe nazionale delle stesse, a disposizione dell’Amministrazione finanziaria per fornirle il quadro di riferimento cui attingere e facilitarle l’attività di verifica sulla legittima fruizione dei benefici fiscali, di cui il mondo sportivo dilettantistico può godere per stimolarne la diffusione”.
Rafforza tale orientamento la recente sentenza della Corte n. 10452 del 2021, in esito a ricorso dell’Agenzia delle Entrate, anche il quel caso, sul presupposto della violazione dell’art. 7 del D.L. 136/2004 (legge 186/2004), oltre che degli articoli 1 e 2 della legge n. 398 del 1991. Con tale pronuncia la Corte ha ritenuto infondato la suindicata violazione dedotta dall’Amministrazione, in considerazione che Il Consiglio Nazionale del CONI aveva confermato, con la delibera n. 1438 del 7 giugno 2011, i riconoscimenti provvisoriamente già concessi alle società/associazioni sportive dilettantistiche, precedentemente all’entrata in vigore del 43.I. n. 136 del 2004.