l Consiglio dei Ministri ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 4 settembre 2023, il Decreto Legislativo n. 120 del 29 agosto 2023, che apporta disposizioni integrative e correttive alla riforma dello sport, anche con riguardo alle prestazioni rese dai lavoratori sportivi, dai collaboratori e dai volontari.
Il nuovo decreto legislativo interviene sui precedenti decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40, attuativi della riforma dello sport (Legge delega n. 86/2019).
👉LAVORATORI SPORTIVI: NO INAIL PER TUTTI I CO.CO.CO.
📌 OBBLIGATORIA LA COMUNICAZIONE SUL RAS PER TUTTI I COCOCO anche con compenso inferiore a 5000 euro
MORATORIA ADEMPIMENTI: FINO AL 31 OTTOBRE
📌VOLONTARI: possono collaborare se assicurati (tessera di affiliazione al circolo sufficiente), non possono ricevere alcun tipo di rimborso spese forfetario, SOLO PIE' DI LISTA per trasferte fuori Comune o rimborso km documentato.
Rimborso fino a 150 euro mensili con autocertificazione si riferisce sempre a spese effettivamente sostenute.
📌LAVORATORI SPORTIVI: va fatto il contratto (subordinato o co.co.co.) o aperta la partita IVA
Per la Comunicazione dei CO.CO.CO. SPORTIVI è attivo il RAS (registro.sportesalute.eu)
📌DIPENDENTI PUBBLICI NON POSSONO LAVORARE SE NON HANNO OTTENUTO L'AUTORIZZAZIONE, nemmeno con contratto fino a 5.000, ma possono fare VOLONTARIATO con semplice comunicazione all'amministrazione di appartenenza. Previsto il SILENZIO ASSENSO PER L’AUTORIZZAZIONE AL LAVORO SPORTIVO.
📌Per ADEGUAMENTI STATUTARI: prevista esenzione imposta di registro, c’è tempo fino al 31 dicembre 2023
Misure di sostegno per le piccole realtà sportive
Con uno stanziamento di 8,3 milioni di euro per l’anno 2023, è stato previsto un contributo commisurato ai contributi previdenziali versati sui compensi dei lavoratori sportivi titolati di contratti di co.co.co., erogati nei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2023. La misura spetta alle asd/ssd iscritte al RAS che nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di erogazione del beneficio hanno conseguito ricavi di qualsiasi natura non superiori complessivamente a euro 100.000. Le modalità e i termini di concessione e revoca del contributo nonché la definizione delle modalità di controllo per la verifica della spettanza del beneficio saranno stabilite con decreto ministeriale attuativo. Il contributo non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile Irap.