In data 30 settembre 2019 Pietro Di Blasi era stato radiato dalla FISE “per aver abusato sessualmente della sig.ra (omissis) in occasione del rientro dall’Aquila in data 14.12.2015 all’interno della propria autovettura presso il Circolo (omissis)".
La sentenza sportiva di primo grado citava il principio generale dell'indipendenza del giudizio sportivo rispetto all'ordinario, come ribadito dall’art. 57, comma 5, lett. a), R.G., secondo cui “l’azione disciplinare è promossa e proseguita indipendentemente dall’azione penale relativa al medesimo fatto”.
I fatti risalirebbero al 2015. La procura Generale dello Sport aveva trasmesso nel 2019 alla procura federale della FISE una nota relativa all’articolo apparso su Corriere.it, riportante la notizia dell’abuso che il signor Pietro Di Blasi (Cariche Societarie ricoperte: Rappresentante dei Tecnici Circolo Ippico (omissis); Cariche della Federazione ricoperte: Istruttore Federale 3° Livello), avrebbe perpetrato nel dicembre 2015 a danno di una allieva diciottenne, presso un circolo ippico federale.
Per la sussistenza dei fatti, ovvero per la radiazione, a riprova un reinvio a giudizio presso il Tribunale penale territoriale di competenza per il reato punito dall'art.609 bis del cp, violenza sessuale, che in primo grado aveva emesso una condanna alla pena di anni 1 e mesi 10 di reclusione, concedendo all’imputato i benefici di legge.
L'istruttore radiato ha fatto però appello. In giudizio sportivo, con sentenza della Corte d'Appello della FISE dell'11 dicembre 2019, la radiazione è stata commutata alla sospensione per un periodo di 5 anni.
Per il penale, l'impugnazione depositata dal legale di Di Blasi, l'Avv. Linda Pesaresi, alla Corte di Appello di Roma in data 26 luglio 2019, non è ancora stata decisa ed è tutt'ora pendente.